Art. 5

Art. 5

In vigore dal 21 dic 1990
Quando la Commissione constati l'esistenza di informazioni tariffarie vincolanti divergenti relative alla stessa merce, essa consulta le autorità doganali degli Stati membri interessati e, se necessario, adotta un provvedimento per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura doganale secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1). TITOLO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CASO DI CESSAZIONE DI VALIDITÀ DELLE INFORMAZIONI TARIFFARE VINCOLANTI
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