Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 dic 1990
1. Copia della comunicazione al richiedente dell'informazione tariffaria vincolante e i dati relativi all'autorità doganale competente per qualsiasi informazione complementare, il riferimento dell'informazione tariffaria vincolante, la lingua in cui essa è redatta e le parole-chiave che descrivono la merce (allegato del presente regolamento) sono trasmessi alla Commissione al più presto dall'autorità doganale dello Stato membro in causa. Queste trasmissioni non appena possibile saranno effettuate per via telematica. 2. A richiesta di uno Stato membro gli elementi figuranti in una copia di comunicazione e le altre informazioni ad essa connesse gli vengono trasmessi dalla Commissione al più presto. Queste trasmissioni non appena possibile saranno effettuate per via telematica. TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL CASO DI INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI DIVERGENTI
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