Art. 3
In vigore dal 21 dic 1990
1. L'informazione tariffaria vincolante deve essere comunicata al richiedente per iscritto il più rapidamente possibile. Se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda di informazione non è stato possibile comunicare all'interessato l'informazione tariffaria vincolante richiesta, l'autorità doganale lo informa, indicando il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli comunicare l'informazione in causa.
2. La comunicazione di cui sopra è effettuata su un formulario il cui modello figura nell'allegato del presente regolamento. Essa deve precisare gli elementi da considerarsi forniti a titolo riservato.
Storico versioni
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