Art. 1
In vigore dal 21 dic 1990
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90, qui di seguito denominato «regolamento di base», escluse quelle di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria fornita dall'autorità doganale definita all', paragrafo 1 del regolamento di base;
b) nomenclatura doganale, le nomenclatura di merci definite all', paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base;
c) richiedente, qualsiasi persona definita all', paragrafo 2, lettera b), che abbia inviato all'autorità doganale una domanda di informazione tariffaria vincolante;
d) autorità doganale, qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, definita all', paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base.
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE
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