Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 1990
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90, qui di seguito denominato «regolamento di base», escluse quelle di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2. 2. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria fornita dall'autorità doganale definita all', paragrafo 1 del regolamento di base; b) nomenclatura doganale, le nomenclatura di merci definite all', paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base; c) richiedente, qualsiasi persona definita all', paragrafo 2, lettera b), che abbia inviato all'autorità doganale una domanda di informazione tariffaria vincolante; d) autorità doganale, qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, definita all', paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base. TITOLO I DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3796:oj#art-1