Art. 4
In vigore dal 21 dic 1990
La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.
(1) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 30.12.1987, pag. 11. (3) GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23. (4) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 19. (5) GU n. L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Articolo 5
In deroga all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90, il quantitativo minimo è fissato a 9 t per le carcasse intere o per le mezzene.
Storico versioni
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