Art. 2
In vigore dal 21 dic 1990
I prodotti provenienti dalla Germania e destinati all'esportazione nei paesi terzi, o favore dei quali la Commissione ha autorizzato un complemento di restituzione all'esportazione finanziato su fondi nazionali, non possono essere oggetto di domande di aiuto all'ammasso privato nel quadro del presente regolamento.
La Germania adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza della presente disposizione.
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