Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 dic 1990
1. Ai fini dell'attuazione del sistema, la Commissione designa osservatori o ispettori comunitari. Questi possono essere nominati dalla Commissione o da uno Stato membro e possono imbarcarsi su qualsiasi nave di uno Stato membro o, d'intesa con un'altra parte contraente, su una nave di quest'ultima, che già svolga o si accinga a svolgere compiti di vigilanza o di ispezione, oppure attività di ricerca scientifica nella zona contemplata dalla convenzione. Gli ispettori e gli osservatori possono effettuare azioni di vigilanza e di ispezione a bordo di navi impegnate nello sfruttamento delle risorse alieutiche o in ricerche scientifiche relative alle risorse di pesca nella zona contemplata dalla convenzione. 2. Oltre a svolgere le funzioni inerenti al sistema, gli ispettori comunitari verificano, nella zona contemplata dalla convenzione, se le navi della Comunità soggette al sistema rispettano ogni altra disposizione comunitaria in materia di conservazione o di controllo in materia di risorse alieutiche, ad esse applicabile.
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