Art. 1
In vigore dal 19 dic 1990
1. Il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, per paese terzo di origine, il prezzo di offerta franco frontiera o i prezzi cif e i quantitativi di ovini vivi e di carni ovine importati, registrati nel corso del mese precedente quello della notifica, appartenenti ai seguenti codici NC:
0104 10 90, 0204 10 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 30 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50 0204 42 90 e 0204 43 00.
2. Il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione per paese terzo di origine, il prezzo degli agnelli vivi importati e i prezzi all'ingrosso loro trasmessi con riferimento al mese precedente dai commercianti o da altri osservatori competenti del mercato, con indicazione dell'entità delle importazioni in termini di volume e della fase precisa di formazione del prezzo, per i seguenti prodotti di agnello importati : carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate ; busti o mezzi busti di agnello, freschi o refrigerati ; costate e/o selle o mezze costate e/o mezze selle, fresche o refrigerate ; cosce di agnello, fresche o refrigerate ; altri tagli di agnello freschi o refrigerati ; pezzi disossati, freschi o refrigerati ; carcasse e mezzene di agnello, congelate ; busti o mezzi busti di agnello congelati, costate e/o selle o mezze costate e/o mezze selle congelate ; cosce di agnello congelate ; altri pezzi di agnello congelati ; pezzi disossati, congelati.
Storico versioni
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