Art. 9

Art. 9

In vigore dal 19 dic 1990
Con effetto al 1° luglio 1990: a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi mensili di base è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048202"> b) - all', paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «5 312 FB» è sostituito da «5 721 FB»; - all', paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 842 FB» è sostituito da «7 368 FB»; - all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all', paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso, l'importo di «12 221 FB» è sostituito da «13 161 FB»; - all', primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 113 FB» è sostituito da «6 583 FB».
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