Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 dic 1990
Con effetto al 1° luglio 1989, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato: - a 3 186 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5; - a 4 883 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.
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