Art. 16

Art. 16

In vigore dal 19 dic 1990
Con effetto al 1° luglio 1990 le indennità per servizi continui od avvicendati di cui all' del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 sono fissate a 9 952, 15 021, 16 422, 22 391 FB.
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