Art. 12

Art. 12

In vigore dal 19 dic 1990
Le pensioni maturate al 1° luglio 1990 sono calcolate, a decorrere da tale data, sulla base della tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall', lettera a) del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3736:oj#art-12