Art. 1 · L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1707/90 è sostituito dal seguente:

Art. 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1707/90 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 19 dic 1990
«Articolo 5 1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2405/89. 2. In deroga al disposto dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2405/89, la validità dei titoli d'importazione per i prodotti di cui all' non può oltrepassare il 31 dicembre dell'anno considerato. 3. Non si applica il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2405/89. 4. Il quantitativo complessivo di cui all' è assegnato: a) nella misura di 29 550 t agli operatori che negli ultimi tre anni solari abbiano ottenuto titoli d'importazione dello stesso prodotto in forza del regolamento (CEE) n. 1796/81; b) nella misura di 5 200 t agli operatori che non posseggono i requisiti di cui alla lettera a). Tuttavia, qualora i quantitativi di cui alle lettere a) o b) non vengano richiesti o lo siano solo parzialmente, il volume disponibile è assegnato agli operatori dell'altro gruppo che ne abbiano fatto domanda. Tale attribuzione è effettuata al più tardi il 31 ottobre dell'anno in corso. 5. a) Le domande di titolo presentate da un operatore di cui al paragrafo 4, lettera a) non possono vertere, per semestre, su un quantitativo superiore al 60 % della media del quantitativo annuale dei titoli d'importazione rilasciati allo stesso operatore nei tre anni solari precedenti. b) Le domande di titolo presentate da un operatore di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono vertere, per semestre, su un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile ivi indicato. 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titolo ex articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2405/89, distinguendo i quantitativi richiesti, rispettivamente, ai sensi delle lettere a) e b) del paragrafo 4. (1) GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31.7.1990, pag. 1. (3) GU n. L 183 del 4.7.1981, pag. 1. (4) GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 34. (5) GU n. L 227 del 4.8.1989, pag. 34. (6) GU n. L 67 del 15.3.1990, pag. 31. 7. Se i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo superano, per un dato paese fornitore, i quantitativi disponibili, la Commissione ne informa gli Stati membri e imputa i quantitativi eccedenti alla riserva di cui all'articolo 3, paragrafo 2. 8. Se i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione. 9. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano adottate misure particolari.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3718:oj#art-1