Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 4061/88 è così modificato: 1) È inserito il seguente articolo:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 4061/88 è così modificato: 1) È inserito il seguente articolo:

In vigore dal 19 dic 1990
«Articolo 1 bis 1. Il quantitativo di 19 900 t, la cui importazione è soggetta alle disposizioni del presente regolamento è assegnato: a) nella misura di 16 950 t agli operatori che negli ultimi tre anni solari hanno ottenuto titoli d'importazione di questi stessi prodotti in applicazione del regolamento (CEE) n. 1201/88; b) nella misura di 2 950 t agli operatori che non posseggono i requisiti di cui alla lettera a). Tuttavia, qualora il quantitativo di cui alle lettere a) o b) non sia richiesto o lo sia solo in parte, il volume disponibile è assegnato agli operatori dell'altro gruppo che abbiano fatto domanda. Tale attribuzione è effettuata al più tardi il 31 ottobre dell'anno in corso. 2. a) Le domande di titolo presentate da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera a) non possono vertere, per semestre, su un quantitativo superiore al 60 % della media dei quantitativi annuali di prodotti di cui trattasi originari della Iugoslavia, oggetto di titoli d'importazione rilasciati allo stesso operatore nei tre anni solari precedenti. b) Le domande di titolo presentate da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera b) non possono vertere, per semestre, su un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile ivi indicato. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titolo ex articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione (*), distinguendo i quantitativi richiesti, rispettivamente, ai sensi delle lettere a) e b) del paragrafo 1. (*) GU n. L 227 del 4.8.1989, pag. 34.» 2) All'articolo 3, il rinvio al regolamento (CEE) n. 743/87 è sostituito dal rinvio al regolamento (CEE) n. 2405/89.
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