Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 388 del 30.12.1989, pag. 24.
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