Art. 6

Art. 6

In vigore dal 19 dic 1990
Per i progetti le cui domande di pagamento siano state presentate alla Commissione dall'autorità intermediaria conformemente al regolamento (CEE) n. 1685/78 della Commissione (1) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si può procedere al pagamento di un'ulteriore quota, da parte dell'autorità designata, soltanto dopo che il FEAOG abbia versato la propria partecipazione per la quota precedentemente richiesta, o qualora il FEAOG stesso abbia comunicato l'importo da pagare da parte dell'autorità designata.
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