Art. 4
In vigore dal 19 dic 1990
I dati previsti dagli allegati IV e V vengono trasmessi, in linea di massima, tramite un sistema informatizzato. La Commissione stabilisce il software necessario e lo mette a disposizione dell'autorità designata. La Commissione può anche provvedere alla fornitura dell'attrezzatura tecnica e alla formazione degli addetti.
(1) GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1. (2) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 25. (3) GU n. L 51 del 23.2.1977, pag. 1. Articolo 5
L'autorità designata adotta le misure necessarie affinché tutti i documenti giustificativi e i dati contabili riguardanti i singoli progetti vengano conservati per un periodo di tre anni dalla data di versamento del saldo del contributo.
Storico versioni
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