Art. 3
In vigore dal 14 dic 1990
Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione d'immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.
Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.
I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponible lo permetta.
Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.
L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.
Storico versioni
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