Art. 1
1. Dal 1g gennaio al 31 dicembre 1991 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, ad esclusione
In vigore dal 14 dic 1990
della Spagna, per i prodotti originari delle isole Canarie, elencati nell'allegato sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato.
Entro i limiti di questi contingenti tariffari la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione.
2. Per essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari i prodotti in questione devono rispettare i prezzi di riferimento che sono loro applicabili.
3. I prodotti della pesca oggetto di questo articolo, possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, qualunque sia lo stato della loro presentazione, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:
- della menzione «Origine: isole Canarie», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità, stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20 millimetri,
- del peso netto, in chilogrammi, di pesce contenuto negli imballaggi.
Inoltre, le derrate alimentari preimballate, dei codici NC da 1604 11 00 a 1604 30 90, devono contenere su ciascun imballaggio immediato, in maniera da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile la menzione «Fabbricato nelle isole Canarie», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.
Tuttavia, l'individuazione delle farine, delle polveri e degli agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, del codice NC ex 2301 20 00, originari delle isole Canarie, viene effettuata sulla scorta dei documenti che l'importatore dovrà mettere a disposizione delle suddette autorità.
Il presente paragrafo è applicabile fatte salve le norme specifiche previste nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme
comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89 (2), nonché nel regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per gamberetti grigi (Crangon crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus) (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4213/88 (4).
4. In caso di modifica o di sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi per uno dei prodotti ripresi in allegato al presente regolamento, i
dazi applicabili a tale prodotto originario delle isole Canarie debbono automaticamente essere uguali a quelli applicabili nei riguardi dello stesso prodotto proveniente dalla parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità.
Storico versioni
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