Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 1990
1. Lo Stato membro interessato garantisce agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti indicati nell'. 2. Lo Stato membro interessato procede all'imputazione dei prodotti in questione sui contingenti tariffari a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 3. Il grado di esaurimento dei contingenti tariffari viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 2.
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