Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 dic 1990
La macellazione di animali domestici dei codici NC da 0101 a 0104 conferisce alle carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate così ottentute, l'origine del paese ove è avvenuta la macellazione, solo se gli animali in questione sono stati ingrassati in tale paese per un periodo di almeno tre mesi nel caso di cavalli, asini, muli e bovini, ed almeno due mesi nel caso di animali della specie suina, caprina e ovina.
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