Art. 5
In vigore dal 13 dic 1990
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.
La Commissione informa gli Stati membri dello stato di ciascuna frazione della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
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