Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 dic 1990
Non appena ciascuna delle frazioni della riserva, quali sono definite all', paragrafo 3, è esaurita nella misura dell'80 % almeno, la Commissione lo notifica agli Stati membri. In tal caso, essa notifica parimenti la data a decorrere dalla quale andranno effettuati i prelievi sulla riserva comunitaria secondo il disposto dell', secondo e quinto comma, a meno che tali disposizioni non siano già d'applicazione. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale che risultasse non utilizzata a tale data.
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