Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 dic 1990
Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale fissata all', paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell', paragrafo 5 o dell' - è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all', paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nella riserva. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.
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