Art. 2
In vigore dal 13 dic 1990
1. Il contingente tariffario di cui all' è diviso in due parti.
2. La prima parte di 7 000 tonnellate del contingente è ripartita tra taluni Stati membri; le quote corrispondenti al primo trimestre, al secondo trimestre ed al secondo semestre ammontano - rispettivamente - ai quantitativi indicati in appresso:>SPAZIO PER TABELLA>
3. La seconda parte di 10 500 tonnellate del contingente, ripartita in 3 675, 2 625 e 4 200 tonnellate corrispondenti - rispettivamente - al primo trimestre, al secondo trimestre ed al secondo semestre, costituisce la riserva comunitaria.
4. Se dei prodotti della specie sono presentati negli altri Stati membri, corredati da una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, alle condizioni previste all'.
5. Fatto salvo l', gli Stati membri di cui al paragrafo 2, versano senza indugio nella riserva i quantitativi delle quote loro assegnate al momento della ripartizione del volume contingentale relativo al primo ed al secondo trimestre, le quali non siano state utilizzate al 31 marzo ed al 30 giugno 1991.
Storico versioni
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