Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 1990
Dal 1g gennaio al 31 dicembre 1991, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario qui sotto indicato: >SPAZIO PER TABELLA> Nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento CEE n. 3189/88.
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