Art. 9

Art. 9

In vigore dal 13 dic 1990
1. Per consentire di adattare, se necessario, il dispositivo di controllo del commercio delle sostanze classificate tra la Comunità e i paesi terzi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano annualmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'applicazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne le sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nonché i metodi di diversione e di fabbricazione illecita. 2. La Commissione, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, predispone, in conformità dell', paragrafo 12 della convenzione delle Nazioni Unite e in consultazione con gli Stati membri, una relazione annuale da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.
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