Art. 6
Poteri delle autorità competenti
In vigore dal 13 dic 1990
1. Per garantire la corretta applicazione degli gli Stati membri adottano, in conformità del proprio ordinamento, i provvedimenti necessari per consentire alle autorità competenti: a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo o transazione di sostanze classificate;
b) di avere accesso e di procedere a perquisizioni nei locali professionali degli operatori e di raccogliere prove di illeciti.
2. Fatte salve le misure previste all', paragrafo 3, all' e al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali o le altre autorità competenti di ciascuno Stato membro possono vietare l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi di sospettare che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
TITOLO IV COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Storico versioni
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