Art. 2 · Documentazione, registrazione e etichettatura

Art. 2

Documentazione, registrazione e etichettatura

In vigore dal 13 dic 1990
L'importazione, l'esportazione e il transito di sostanze classificate sono soggetti ai seguenti obblighi: 1) Tutte le operazioni di importazione, esportazione e transito debbono essere adeguatamente documentate. In particolare, i documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue: - il nome della sostanza classificata, come indicato nell'allegato; - il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo e il peso della/e sostanza/e menzionata/e nell'allegato; - il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del distributore e, ove sia noto, del destinatario finale. 2) Qualora gli operatori appongano etichette su sostanze classificate che costituiscono oggetto di operazioni di importazione, di esportazione o di transito, per quanto riguarda il tipo di prodotto o la denominazione commerciale, le etichette stesse devono menzionare il nome di tali sostanze come indicato in allegato. 3) Gli operatori che prendono parte ad operazioni di importazione, esportazione o transito di sostanze classificate conservano registri particolareggiati in relazione a tali attività. 4) I documenti ed i registri di cui ai punti 1) e 3) sono conservati per un periodo non inferiore a due anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1), e vengono messi immediatamente a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per un eventuale controllo.
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