Art. 1
In vigore dal 13 dic 1990
Il regolamento (CEE) n. 627/85 è modificato come segue: 1) All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'aiuto all'ammasso è corrisposto per il periodo di ammasso effettivo, ma non può essere versato dopo il diciottesimo mese successivo al termine della campagna nel corso della quale il prodotto è stato acquistato. Il giorno dell'immagazzinamento e il giorno di uscita dei prodotti dall'ammasso fanno parte del periodo di ammasso effettivo.»
2) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«I cali naturali vengono constatati alle date previste per la redazione degli inventari di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85.»
3) All'articolo 5, paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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