Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione è così modificato: 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione è così modificato: 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 13 dic 1990
« Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 426/86, gli Stati membri accordano il riconoscimento agli organismi ammassatori che: a) dispongono di impianti di magazzinaggio sanitariamente adatti e dotati di una capacità minima di magazzinaggio sufficiente per garantire una buona conservazione dei prodotti acquistati, b) si impegnano per iscritto ad ottemperare alle disposizioni adottate dalla Comunità o prescritte dalle autorità nazionali per l'esercizio delle loro attività di organismi di ammasso ; questo impegno concerne in particolare il rispetto dell'obbligo di immagazzinare separatamente, in locali distinti, i prodotti acquistati a norma dell'articolo 8 del regolamento n. 426/86 e di tenere una contabilità separata per tali prodotti. Se i requisiti di cui alla lettera a) non sono più soddisfatti o se l'organismo ammassatore non rispetta l'impegno di cui alla lettera b), il riconoscimento è revocato. Gli Stati membri stabiliscono la capacità di magazzinaggio e le condizioni sanitarie minime di cui alla lettera a), nonché le condizioni per il riconoscimento degli organismi ammassatori, in particolare i requisiti in materia di condizioni di magazzinaggio, movimentazione dei prodotti e attrezzature tecniche.» 2) All', il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Gli organismi ammassatori acquistano, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 426/86: - i fichi secchi non trasformati offerti loro ogni anno dal 1° maggio al 30 giugno; - le uve secche non trasformate offerte loro ogni anno dal 1° luglio al 31 agosto, nei limiti di un quantitativo massimo di 68 000 t di uva secca di Corinto e di 93 000 t di uva sultanina ; a decorrere dalla campagna 1994-1995, il quantitativo totale di uva sultanina e di uva secca di Corinto acquistato non può superare 27370 t.» 3) All'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente: «3. Per l'uva secca di Corinto e per l'uva sultanina, il contratto è corredato dell'impegno scritto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86. Tuttavia, se il venditore di dette uve è diverso dal produttore, l'impegno può essere sostituito da una dichiarazione nella quale il venditore precisa di avere acquistato le uve secche dai produttori di cui indica il nome e di essere in possesso delle dichiarazioni di impegno rilasciate dai produttori stessi. Dev'essere fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della veridicità di tale dichiarazione. (1) GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31.7.1990, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11.5.1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31.7.1990, pag. 4. (5) GU n. L 72 del 13.3.1985, pag. 7. (6) GU n. L 90 del 5.4.1990, pag. 12. 4. Se l'organismo ammassatore agisce anche come venditore, il contratto di cui al paragrafo 1 si considera concluso al momento della redazione di un documento contenente le informazioni elencate nello stesso paragrafo, escluse quelle di cui alla lettera e). In tal caso, il prezzo d'acquisto è considerato pari al prezzo minimo di cui all', paragrafo 3. Questi quantitativi di uve secche devono essere accompagnati da una dichiarazione di tali organismi che confermi l'impossibilità accertata del loro collocamento sul mercato. Le operazioni materiali di pesatura e di controllo della qualità dei prodotti sono effettuate alla presenza di controllori appositamente incaricati dalle autorità competenti. I risultati di questi controlli sono registrati nei libri contabili.» 4) All'articolo 7, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente: «c) l'indicazione del quantitativo richiesto e del prezzo fissato ; il quantitativo richiesto non può essere superiore al quantitativo disponibile;». 5) All'articolo 8, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Se i quantitativi indicati sull'insieme delle domande presentate lo stesso giorno superano il quantitativo disponibile, l'organismo ammassatore procede all'assegnazione di tale quantitativo proporzionalmente ai quantitativi richiesti.» 6) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 15 Tenuto conto delle offerte ricevute, vengono fissati i prezzi minimi di vendita per i prodotti in questione oppure si decide di non dar seguito alla gara. La decisione con cui viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro di cui trattasi.» 7) All'articolo 21, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) se l'acquirente ha pagato il prezzo d'acquisto, se ha proceduto al ritiro materiale della merce e se la cauzione richiesta per garantire che i prodotti siano avviati all'uso e/o alla destinazione prescritti è stata costituita in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (*). (*) GU n. L 55 dell'1.3.1988, pag. 1.». 8) All'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Gli organismi ammassatori redigono un primo inventario materiale dei prodotti all'ammaso l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo all'anno civile in cui i prodotti sono stati acquistati. Successivamente l'inventario materiale dei prodotti all'ammasso viene effettuato il 31 agosto di ogni anno. I controlli della qualità e della quantità possono essere limitati, al momento della redazione degli inventari materiali, ad un campione rappresentativo, pari almeno al 10 %, dei diversi tipi di colli immagazzinati.» 9) All'articolo 29, il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente: «d) I quantitativi venduti ad un prezzo fissato in anticipo nel corso di ciascun mese, entro il 10 del mese successivo».
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