Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 dic 1990
La fissazione degli importi forfettari può comportare una maggiorazione purché lo Stato membro dichiari di rinunciare all'applicazione del limite di tolleranza e garantisca il quantitativo per la durata totale dell'esercizio e per la totalità delle scorte di un determinato prodotto. Tale dichiarazione è inviata alla Commissione e deve pervenirle prima della ricezione della prima dichiarazione mensile delle spese dell'esercizio in questione o, se in quel momento il prodotto non si trova nelle scorte d'intervento, entro il mese successivo alla prima entrata del prodotto in dette scorte d'intervento.
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