Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 dic 1990
1. Fatte salve disposizioni particolari di cui all'allegato, il valore dei quantitativi mancanti: - che superano i limiti di tolleranza previsti per la conservazione e la trasformazione, - a seguito di furti o altri motivi accertabili, viene calcolato moltiplicando i suddetti quantitativi per il prezzo d'intervento di base vigente per la qualità tipo il primo giorno dell'esercizio in corso, maggiorato del 5 %. 2. Se la normativa comunitaria non fissa un valore specifico, il valore dei quantitativi mancanti in seguito a trasferimento o trasporto viene calcolato conformemente al paragrafo 1. 3. In caso di deterioramento o distruzione del prodotto conseguente a: (1) GU n. L 337 del 4.12.1990, pag. 3. (2) GU n. L 249 dell'8.9.1988, pag. 9. (3) GU n. L 40 del 13.2.1988, pag. 25. a) sinistri, fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato, il valore dei quantitativi di cui trattasi è calcolato moltiplicando detti quantitativi per il prezzo d'intervento di base vigente, per la qualità-tipo, il primo giorno dell'esercizio in corso diminuito del 5 %; b) calamità naturali, una decisione specifica fissa il valore dei quantitativi di cui trattasi; c) cattive condizioni di conservazione, segnatamente dovute all'inadeguatezza dei metodi di magazzinaggio, il valore del prodotto è da contabilizzare conformemente al paragrafo 1; d) un magazzinaggio eccessivamente prolungato, il valore contabile del prodotto è deciso in modo concomitante alla messa in vendita immediata del prodotto secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (1) o conformemente alla procedura prevista al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ; in tale caso, le entrate provenienti dalla vendita sono contabilizzate come entrate relative al mese di uscita del prodotto. 4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione sui casi in cui il prolungamento del periodo di magazzinaggio di un prodotto è suscettibile di provocarne il deterioramento. La decisione di vendita è presa conformemente alla normativa applicabile per il prodotto considerato. 5. Per la determinazione del valore dei quantitativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, lettere a) e c): - eventuali maggiorazioni, abbuoni, riduzioni, percentuali e coefficienti applicabili al prezzo di intervento all'atto dell'acquisto del prodotto non sono presi in considerazione, - il tasso di conversione applicabile è costituito dal tasso agricolo vigente il primo giorno dell'esercizio per il prodotto di cui trattasi.
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