Art. 12

Art. 12

In vigore dal 12 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione ALLEGATO PRECISAZIONI CONCERNENTI GLI ELEMENTI DI SPESA E DI RICAVO PER I VARI PRODOTTI (1) I. CEREALI 1. Essiccazione Le spese supplementari di essiccazione, intesa a portare il tasso di umidità al disotto di quello fissato per la qualità tipo, sono contabilizzate, purché la necessità di tale operazione sia stata riconosciuta secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. Nel calcolare il limite di tolleranza relativo alla conservazione non si tiene conto delle perdite quantitative dovute all'essiccazione. II. ZUCCHERO 1. Rimborso delle spese di magazzinaggio I rimborsi delle spese di magazzinaggio effettuati conformemente all' del regolamento (CEE) n. 1785/85 e ricevuti dagli organismi d'intervento sono accreditati nel conto. 2. Contributi All'atto della vendita il prezzo dall'acquirente deve comprendere il contributo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1785/81 ; il contributo deve essere oggetto di una dichiarazione distinta. III. ALCOLE ETILICO DI ORIGINE VINICA 1. Valore dei quantitativi acquistati Per gli acquisti di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 822/87, un importo equivalente all'aiuto al distillatore va detratto dal prezzo d'acquisto dell'alcole da parte degli organismi d'intervento e contabilizzato nella voce di bilancio riservato alla distillazione. Il valore d'acquisto dell'alcole, detratto l'aiuto, è contabilizzato nella voce prevista per l'assunzione a carico dell'alcole. L'aiuto da detrarre è quello applicabile alla qualità dell'alcole consegnato. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), il prezzo da prendere in considerazione in luogo del prezzo d'intervento è il prezzo da pagare al distillatore, detratto l'aiuto di cui al punto 1. IV. TABACCO 1. Valore dei quantitativi acquistati Per gli acquisti, l'importo del premio compreso nel valore d'acquisto è detratto da quest'ultimo al momento dell'acquisto e contabilizzato nella voce di bilancio riservato a tale premio. Il valore d'acquisto, detratto l'elemento premio, viene contabilizzato. A tal fine, in caso di acquisto di tabacco in colli, all'importo del premio per il tabacco in foglia è applicato il coefficiente di trasformazione stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), il prezzo d'intervento da prendere in considerazione è, per il tabacco in foglia, il prezzo d'intervento della varietà n. 7 e, per il tabacco trasformato e in colli, il prezzo d'intervento derivato della stessa varietà, in entrambi i casi senza detrazione del premio. V. CARNI OVINE Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), il prezzo d'intervento da prendere in considerazione è il prezzo d'intervento non depurato dalle variazioni stagionali e non derivato. VI. CARNI SUINE Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), deve essere preso in considerazione, in luogo del prezzo d'intervento, il prezzo di base, previa applicazione del coefficiente 0,92. (1) Per i prodotti non espressamente menzionati in questo allegato si applica la regola generale.
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