Art. 10

Art. 10

In vigore dal 12 dic 1990
Gli eventuali quantitativi eccedentari riscontrati vanno contabilizzati, in negativo, nello stato e nei movimenti delle scorte fra i quantitativi mancanti nel corso del mese in cui sono riscontrati. Questi quantitativi sono presi in considerazione nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza.
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