Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 dic 1990
Il meccanismo complementare applicabile agli scambi previsto all'articolo 249 dell'atto di adesione è applicabile dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1995, secondo le condizioni previste agli articoli 250, 251 e 252 dello stesso atto, ai prodotti enumerati nell'allegato e consegnati in Portogallo. Tuttavia per quanto riguarda il frumento tenero, l'orzo, il granturco ed il riso, il meccanismo complementare applicabile agli scambi è applicabile solo durante i periodi sensibili per la commercializzazione della produzione portoghese, determinati secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75(2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90(3), o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89(5).
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