Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteV. SACCOMANDI (1)Parere reso il 23. 11. 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee). (2)Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3657:oj#art-2