Art. 2
In vigore dal 11 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.
Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1991/1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.
Per il ConsiglioIl PresidenteV. SACCOMANDI
(1)Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.
(2)GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
(3)GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 5.
Storico versioni
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