Art. 4
In vigore dal 11 dic 1990
1. L'importo compensativo «adesione» applicabile è quello in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione o di esportazione.
2. Tuttavia, qualora ciò si renda necessario, può essere decisa, secondo la procedura di cui all', l'istituzione di un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo «adesione».
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