Art. 1 · Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

In vigore dal 11 dic 1990
importo compensativo «adesione», l'importo compensativo applicabile negli scambi tra: il Portogallo e gli altri Stati membri; il Portogallo ed i paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3654:oj#art-1