Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 dic 1990
Ai fini dell'erogazione dell'aiuto di cui all', per campagna di commercializzazione si intende il periodo che va dal 1o giugno al 31 maggio dell'anno successivo per quanto riguarda il frumento tenero, l'orzo, il triticale e la segala.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3653:oj#art-4