Art. 1 · Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1200/88 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1200/88 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 11 dic 1990
« 1. Le importazioni nella Comunità di ciliegie acide fresche di cui ai codici NC ex 0809 20 10 e ex 0809 20 90, originarie della Iugoslavia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato, dagli Stati membri interessati agli operatori che ne fanno richiesta qualunque sia il luogo di stabilimento nella Comunità di detti operatori. 2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato al deposito di una cauzione che garantisce che l'importazione verrà effettuata durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non venga effettuata durante detto periodo o venga solo effettuata parzialmente.»
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