Art. 7
In vigore dal 11 dic 1990
Qualora il mercato portoghese di uno o più prodotti di cui all' subisca o rischi di subire perturbazioni causate da importazioni in provenienza da paesi terzi, nonché durante il periodo di eventuale applicazione dell'articolo 252 dell'atto di adesione, la Commissione, operando secondo la procedura di cui all', può limitare o, se del caso, sospendere per il periodo di tempo strettamente necessario, il rilascio dei titoli d'importazione MCS.
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