Art. 6

Art. 6

In vigore dal 11 dic 1990
1. Durante il periodo di applicazione dell', l'immissione in libera pratica in Portogallo dei prodotti di cui all' in provenienza da paesi terzi può essere subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione MCS. 2. Il titolo d'importazione MCS è rilasciato ad ogni interessato che ne faccia domanda, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità. 3. Il rilascio è subordinato al deposito di una cauzione che garantisce che l'impegno di immettere il prodotto in libera pratica durante il periodo di validità del documento verrà rispettato. La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, qualora l'operazione non venga effettuata durante questo periodo o lo sia solo parzialmente. 4. La domanda di titolo di importazione MCS viene presentata in Portogallo ed il titolo stesso viene rilasciato dalle autorità portoghesi. Il titolo è valido soltanto per l'immissione in libera pratica in Portogallo.
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