Art. 5

Art. 5

In vigore dal 11 dic 1990
Al di fuori dei periodi di mercato sensibili le autorità portoghesi controllano, secondo modalità da stabilirsi, l'ingresso dei prodotti di cui all' provenienti dagli altri Stati membri, nonché le importazioni provenienti dai paesi terzi e comunicano i relativi dati alla Commissione.
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