Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 dic 1990
Il massimale indicativo di cui all'articolo 251 dell'atto di adesione può, se necessario, essere fissato soltanto per i periodi sensibili del mercato portoghese. All'interno di questi periodi, il massimale indicativo può essere frazionato in sottoperiodi.
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