Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 dic 1990
1. I periodi in cui il mercato portoghese è considerato sensibile vengono stabiliti per ogni prodotto prima dell'inizio della relativa campagna di commercializzazione, secondo la procedura di cui all'. Tali periodi possono essere modificati nel corso della campagna secondo la stessa procedura. 2. Per ogni prodotto, il periodo di mercato sensibile viene stabilito in funzione : dei periodi di produzione e di commercializzazione dei prodotti portoghesi, delle prospettive di consumo, del totale prevedibile delle spedizioni dagli altri Stati membri, nonché del loro carattere determinante per l'equilibrio del mercato portoghese.
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