Art. 1
In vigore dal 11 dic 1990
1. La Comunità partecipa al finanziamento di un programma di azioni presentato e attuato dalle autorità portoghesi in un periodo di cinque anni e avente gli obiettivi seguenti :
una più accurata applicazione delle norme comuni di qualità prevista all' del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;
un controllo più rigoroso del rispetto delle norme precitate relative agli ortofrutticoli freschi :
a)commercializzati sul mercato portoghese ;
b)commercializzati all'interno della Comunità ;
c)importati da paesi terzi o esportati verso questi ultimi ;
d)ritirati dal mercato ;
e)forniti alle industrie di trasformazione quando sono d'applicazione le presenti norme, in particolare ai fini dell'erogazione di aiuti comunitari.
2. Il programma di cui al paragrafo 1 è presentato alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 1991 ed approvato dalla Commissione prima che ne sia avviata la realizzazione.
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