Art. 7

Art. 7

In vigore dal 11 dic 1990
Anteriormente al 31 dicembre 1992 ed in seguito anteriormente alla fine di ogni anno, fino alla fine della seconda tappa del periodo transitorio, il Consiglio procede ad un riesame del presente regolamento in base ad una relazione della Commissione, corredata dalle eventuali proposte appropriate per adattare il presente regolamento in funzione dell'evoluzione degli scambi.
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