Art. 6

Art. 6

In vigore dal 11 dic 1990
1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. Il prezzo rappresentativo portoghese, nonché l'istituzione, la modifica e l'abrogazione dell'importo correttore sono decisi dal Portogallo. 3. Il Portogallo comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri prima della loro entrata in vigore, i prezzi rappresentativi portoghesi, gli importi correttori e gli elementi per il loro calcolo. La Commissione controlla i prezzi rappresentativi e gli importi correttori prima della loro entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3649:oj#art-6